Statuto

SCUOLA MATERNA UMBERTO I

CAPO I

ORIGINI E SCOPO DELL’ENTE E MEZZI DEL QUALI ESSO DISPONE

Art. 1
Con testamento, 12 agosto 1877, pubblicato in Milano il 13 giugno 1881 la nobile Marchesa CARLOTTA TERZAGHI legava alla Congregazione di Carità di Robecco la somma di L. 10.000.= quale fondo di cassa per l’istituzione di due asili infantili: l’uno a Robecco, l’altro nella frazione di Casterno. In data 17 marzo 1882, la Congregazione di Carità veniva autorizzata dalla Deputazione Provinciale di Milano alla accettazione e alla amministrazione del Legato Terzaghi. Poiché tale somma era insufficiente ad iniziare l’opera, la Congregazione si limitò per alcuni anni a capitalizzare i redditi annuali.
Facendosi sempre più urgente la necessità di almeno un asilo infantile, si chiese l’unificazione del lascito  per la fondazione di un unico asilo in Robecco Sul Naviglio.
Avuta l’autorizzazione all’unificazione del legato Terzaghi, la Congregazione in data 14 agosto 1885 emanava una circolare in cui invitava gli abitanti del paese a concorrere all’istituzione dell’asilo infantile. Al legato Terzaghi si aggiunsero altre oblazioni minori, finché si raggiunse la somma sufficiente al mantenimento dell’opera ed in data 11  novembre 1885 veniva aperto l’asilo infantile.
L’otto novembre 1900 l’asilo veniva intitolato a “UMBERTO I”,  al fine di onorare la memoria del Sovrano assassinato a Monza.
Con Regio Decreto 4.02.1904 l’asilo veniva eretto in ENTE MORALE.
Con disposizione testamentaria in data 17.09.1913 la Signora CARLOTTA PAVESI ved. TAVAZZA  invitava gli eredi a procedere alla donazione dell’immobile e del terreno pertinente, già a suo tempo concessi gratuitamente ad uso asilo. In data 14.11.1961, gli eredi TAVAZZA eseguivano l’atto di donazione alle seguenti condizioni:
1) Gli immobili vengono donati allo scopo che siano destinati a sede dell’asilo infantile di Robecco Sul Naviglio;
2) Presidente dell’asilo infantile di Robecco Sul Naviglio sarà di diritto il Parroco pro-tempore di Robecco Sul Naviglio.
3) L’asilo dovrà essere retto dall’Ordine delle Figlie della Carità di San Vincenzo De Paoli.
4) Nell’Amministrazione dell’asilo dovrà entrare quale membro di diritto una suora dell’ordine che regge l’asilo (La Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo De’ Paoli rinunciano a tale diritto in data 1.4.1986).
5) Qualora per qualsiasi motivo, l’Ordine delle figlie della Carità di San Vincenzo De’ Paoli fosse nell’impossibilità di reggere l’asilo, lo stesso dovrà essere retto da altro Ordine di Religiose a giudizio della Autorità Ecclesiastica.

Con deliberazione della Giunta Regionale Lombarda nr. 67026 del 19.04.1995 questa Scuola Materna viene depubblicizzata e contestualmente le viene riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato. E’ iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Milano al nr.  1465 volume 61 pag. 435 del Registro delle persone giuridiche private.
Il patrimonio dell’Ente è costituito:
– dall’immobile e sue pertinenze destinato a Scuola Materna pervenuto in seguito alla donazione della Signora Bolis Maria ved. Fasola e Tavazza Bianca mar. Stacchini con atto  pubblico del 15.11.1961 rep. nr. 5262 e racc. 2975 a rogito del Dr. Giuseppe Castoldi notaio in Abbiategrasso, registrato ad Abbiategrasso il 1.12.1961 al nr. 507 vol. 78 mod. I.
– dall’appezzamento di terreno donato dalla Signora Plati Angela Emilia ved. Garavaglia con atto pubblico del 5.2.1985 rep. nr. 9215 e racc. 179 a rogito del Dr. Giampaolo Colli notaio in Abbiategrasso registrato in Abbiategrasso il 18.2.1985 al nr. 134 vol. 104 mod. I.
– dall’appezzamento di terreno donato dalle Signore Meloni Carla in Cesati e Meloni Cesarina con atto pubblico del 21.7.1988 rep. Nr. 51944 e racc. 5409 a rogito del Dr. Mario Grossi  notaio in Corbetta registrato in Abbiategrasso il 2.08.1988 al nr. 152 serie IV.
– dai beni immobili e mobili che perverranno a questa Scuola a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici, privati e da persone fisiche.

La Scuola Materna Umberto I ha sede in Robecco Sul Naviglio via Dante 36.

Art. 2
L’Ente, senza fine di lucro e di ispirazione cattolica, ha per scopo di accogliere i fanciulli ed i giovani di ambo i sessi e di provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa in modo adatto alla loro età, e di gestire primariamente una Scuola Materna.

Art. 3
Nella Scuola Materna gli alunni non possono rimanere oltre il principio dell’anno scolastico in cui devono accedere  alla istruzione elementare eccetto casi di portatori di handicap fruenti di decisioni delle autorità sanitarie competenti.

Art. 4
Apposito regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione stabilisce le norme, le modalità e i requisiti per l’iscrizione e la frequenza alla Scuola Materna.

Art. 5
L’Ente provvede ai suoi scopi:
a) con le entrate patrimoniali;
b) con le rette degli utenti per i servizi offerti;
c) col prodotto delle sottoscrizioni dei Soci;
d) con contributi di Enti pubblici o privati;
e) con ogni altro provente non destinato ad aumentare il patrimonio.

 

CAPO II

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 6
Sono organi dell’Ente:
a) Il Consiglio di Amministrazione
b) Il Presidente
c) L’Assemblea dei Soci
d) Il Collegio dei revisori dei conti

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE, FUNZIONI E DURATA IN CARICA

Art. 7
L’Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri compreso il Presidente. Tre Consiglieri sono eletti dall’assemblea dei soci fra i soci medesimi, un Consigliere è nominato dal Consiglio Comunale di Robecco Sul Naviglio.
Il Parroco pro-tempore di Robecco Sul Naviglio è il Presidente di diritto del Consiglio di Amministrazione.
Qualora l’ordine religioso che regge la scuola intende ancora avvalersi del diritto di nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione i componenti di nomina dell’assemblea dei soci sono ridotti a due a decorrere dal successivo rinnovo del Consiglio.
Tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione. Le funzioni dei Consiglieri sono gratuite.

Art. 8
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.

Art. 9
I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso. Il Presidente ne dà comunicazione all’organo da cui il consigliere decaduto era nominato o eletto perché questo provveda alla sostituzione. Il nuovo consigliere rimarrà in carica fino alla decadenza dell’intero Consiglio.

Art. 10
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo direttivo dell’Ente. Esso in particolare:
a) delibera i regolamenti del personale, e quelli inerenti la vita della scuola materna e  delle altre eventuali istituzioni;
b) assume, sospende e licenzia il personale;
c) delibera le convenzioni con enti pubblici o privati;
d) delibera contratti di locazione, forniture e somministrazione;
e) delibera l’acquisto e l’alienazione di titoli, immobili, l’accettazione di donazioni eredità e legati;
f) delibera le rette mensili degli alunni;
g) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione;
h) nomina procuratori per determinate categorie di affari.

Art. 11
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al trimestre per l’ordinaria gestione dell’Ente.
Si riunisce obbligatoriamente due volte all’anno per la discussione del bilancio preventivo e consuntivo.
Queste convocazioni vanno fatte mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, luogo e data in cui verrà la seduta, almeno cinque giorni prima della riunione.
L’adunanza è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti, le votazioni avvengono per appello nominale e con voto segreto quando trattasi di materie riguardanti persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12
Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio, il Presidente deve richiedere agli organismi interessati le loro designazioni.
Il Consiglio scaduto rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo.

 

PRESIDENTE – ATTRIBUZIONI

Art. 13
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente, presiede i Consigli di Amministrazione e l’assemblea dei Soci, cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio e dell’Assemblea, compie tutti gli atti necessari al buon funzionamento dell’Ente. Può delegare per iscritto le sue funzioni o parte di esse ad alcuni consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ed in mancanza di delega, ne fa le veci il membro eletto più anziano, e in caso di contemporanea elezione, il più anziano di età.

 

CAPO III

SOCI

Art. 14
Diventano Soci coloro che stimando e condividendo la finalità e lo spirito dell’Ente domandano di partecipare alla sua attività con elargizioni annue o perpetue fissate a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione. La domanda di adesione a socio deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione che ne decide l’accettazione o meno con votazione a scrutinio segreto.

Art. 15
La cessazione della qualità di socio si ha per morte, dimissioni, decadenza e comporta la cancellazione dal libro dei soci.
La decadenza è deliberata dall’Assemblea dei soci in caso di:
– mancato versamento della quota annuale secondo la scadenza fissata dal Consiglio.
– mancata condivisione degli scopi dell’Ente.

 

CAPO IV

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI – ATTRIBUZIONI ED ADUNANZE

Art. 16
Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.
Le ordinarie sono obbligatorie per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo quindi a date fisse e comunque una volta all’anno.
Le Assemblee devono inoltre essere convocate dagli amministratori ogni qualvolta sia necessario, o quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio con lettera al domicilio elettivo dei soci, almeno cinque giorni, prima della riunione. La lettera deve contenere ordine del giorno luogo e data della convocazione.
All’Assemblea possono intervenire tutti i soci in regola con i versamenti della quota annuale. Hanno diritto al voto coloro che hanno acquisito la qualifica di socio da almeno sessanta giorni.
Ogni socio ha diritto a un voto. Ogni socio può delegare un altro socio, che però non può portare più di una delega.

Art. 17
Per la validità dell’Assemblea è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei partecipanti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
Nelle deliberazioni  di approvazione dei bilanci non hanno voto i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Per deliberazioni riguardanti l’estinzione dell’Ente, le modifiche dell’atto costitutivo, dello statuto e della devoluzione del patrimonio vanno seguite le norme dell’Art. 21 del codice civile.
In caso di estinzione dell’Ente i beni dello stesso saranno devoluti ad un Ente o Associazione avente le medesime finalità educative e la medesima ispirazione religiosa nel rispetto della volontà dei donatori dell’immobile dell’Ente.

Art. 18
L’Assemblea dei Soci delibera le modificazioni statutarie e le proposte di estinzione dell’Ente, elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua competenza, nomina i due revisori del conto Consuntivo, approva i bilanci e ogni altra questione che fosse sottoposta alle sue deliberazioni da parte del Consiglio.

 

CAPO V

REVISORI DEI CONTI

Art. 19
La gestione contabile dell’Ente è controllata ogni anno da un Collegio di due revisori dei conti nominati dall’assemblea dei Soci.
I revisori dei conti non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e dovranno essere competenti in materia.
Essi controllano il rendiconto annuale finanziario dell’ente consegnandolo con le loro eventuali  osservazioni al Consiglio che ne farà edotta l’ Assemblea dei Soci.

Art. 20
I revisori dei conti rimangono in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e possono essere rieletti senza interruzione. Le loro funzioni sono gratuite.

 

SEGRETARIO DELL’ENTE

Art. 21
Il Consiglio di Amministrazione nominerà un Segretario che assisterà a ogni riunione del Consiglio stesso ne redigerà i verbali che saranno firmati da lui e dal Presidente; terrà la contabilità dell’Ente, conserverà tutti i documenti dell’Ente e della scuola, provvederà a quanto il Presidente gli darà incarico.
Al Segretario potrà essere fissato un compenso mensile o annuale.

 

ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

Art. 22
Nella Scuola saranno istituiti organi collegiali di partecipazione per la cui composizione e attribuzioni il Consiglio stenderà un regolamento appropriato.

 

DISPOSIZIONI

Art. 23
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle vigenti leggi per gli Enti (Associazioni o Fondazioni) cui è riconosciuta personalità giuridica di diritto privato.

Ultimo aggiornamento: Assemblea Straordinaria 14.11.1997

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